La realizzazione di strutture e servizio socio-assistenziali è soggetta ad autorizzazione ai sensi della Legge 08/11/2000, n. 328, art. 11, del Decreto ministeriale 21/05/2001, n. 308, della Deliberazione della Giunta regionale 12/12/2001, n. 1230 e della Legge regionale 04/01/2005, n. 2.
La realizzazione di strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali pubbliche e private comprende, oltre alla costruzione di nuove strutture:
- gli ampliamenti o le riduzioni di strutture già esistenti e autorizzate, compresi
- la trasformazione di strutture già esistenti
- il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate.
- la messa in esercizio delle strutture.
Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Le strutture devono inoltre rispettare i requisiti minimi generali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 14/01/1997 e dalle specifiche norme nazionali, regionali e locali e, per la prevista parte di competenza, dalle disposizioni internazionali.