La quiete pubblica è un bene collettivo e condizione necessaria per garantire la salute dei cittadini, pertanto deve essere tutelata dagli enti pubblici competenti, tra cui i Comuni, “[...] come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività [...]“ (articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana).
Per ogni zona del territorio comunale sono previsti limiti massimi di emissione sonora, prescritti dal Piano di classificazione acustica comunale o dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997.
La Legge 26/10/1995, n. 447, art. 6 prevede che il Comune possa rilasciare l'autorizzazione in deroga ai valori limite per lo svolgimento di:
- attività temporanee
- manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico
- per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.
Anche per le attività edilizie temporanee che non possano rispettare i limiti orari o i limiti di intensità di rumore stabiliti nel territorio comunale è quindi necessario presentare domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore.
Approfondimenti
La Deliberazione della Giunta regionale 14/11/2011, n. 770/P riporta i parametri caratterizzanti le manifestazioni (durata degli eventi, orari limite, numero giornate massime previste). Sarà poi cura dell'Amministrazione fissare tali parametri in sede di singola autorizzazione o mediante appositi regolamenti.
Tipologia della Manifestazione | Durata oraria massima | Numero massimo di giorni al mese per sito | Limite orario di cessazione dell'evento |
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Concerti all'aperto | 4h | 10 | Ore 24:00 |
Concerti al chiuso in strutture non dedicate agli spettacoli (ad esempio palasport) | 4h | 1 | Ore 24:00 |
Discoteche all'aperto e simili | 4h | 1 | Ore 24:00 |
Attività musicali all'aperto (ad esempio piano bar, trattenimenti danzanti esercitati a supporto di attività principali come bar, ristoranti, gelaterie ecc.) | 4h | 4 | Ore 24:00 |
L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nella tabella deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio. Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997.
Per le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di una valutazione di previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, previo parere di ARTA e ASL.